Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge “disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati” (spending review).
Con gli interventi odierni il risparmio per lo Stato sarà di 4,5 miliardi per il 2012, di 10,5 miliardi per il 2013 e di 11 miliardi per il 2014, secondo quanto comunica il CdM in una nota stampa.
Tra le numerose disposizioni la riduzione della spesa dei ministeri, che prevede la soppressione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Le funzioni dei due enti saranno accorpate dall’IVARP, che nasce come unico istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale, nel pieno rispetto delle indicazioni comunitarie in materia. Il nuovo ente funzionerà in stretta sinergia con le strutture della Banca d’Italia, così da assicurare una piena integrazione dell’attività di vigilanza nei settori finanziario, assicurativo e del risparmio previdenziale, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria. L’istituto diventerà operativo entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto, realizzando – conclude la nota – un risparmio di costi pari ad almeno il 10% delle spese di funzionamento dei due enti soppressi.
L’Ivarp assumerà personalità giuridica di diritto pubblico, e non sarà sottoposto alle direttive di altri soggetti pubblici e privati.
Il presidente dell’Istituto sarà il direttore generale della Banca d’Italia, e unico sarà il direttorio (quello della banca d’Italia assumerà anche le funzioni per il nuovo Ivarp), salva l’integrazione con due nuovi consiglieri. Nello specifico, al direttorio spetta l’attività di indirizzo e di direzione strategica dell’Ivarp nonché la competenza ad assumere tutti i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all’esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa e previdenziale.
Il controllo delle casse professionali torna, invece, in mano al ministero del lavoro, nel rispetto della nuova idea di vigilanza che sembrerebbe spartire su due organi i controlli della previdenza: quella privata (assieme a risparmio finanziario e contratti assicurativi) in mano al nuovo organo, all’Ivarp; quella pubblica obbligatoria, invece (Inps, casse, enti privati e privatizzati di cui al dlg n. 509/1994 e al dlgs n. 103/1996), in mano al governo, al ministero del lavoro.
Il decreto sulla spending review stabilisce che le competenze già affidate alla Covip dall’articolo 14 del dl n. 98/2011 sono esercitate dal ministero del lavoro. La disposizione aveva attribuito giusto un anno fa alla Covip (che già esplicava funzioni di vigilanza in materia di previdenza integrativa privata) il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie, nonché sulla composizione del patrimonio dei predetti enti di previdenza, controllo da esercitare anche mediante ispezione presso gli stessi enti, e/o richiedendo la produzione degli atti e documenti ritenuti necessari.
Quando l’IVARP sarà operativo, gli organi dell’Isvap e della Covip decadranno e i rispettivi presidenti Assumeranno funzioni di commissari di ordinaria e straordinaria amministrazione dei rispettivi enti. I commissari dovranno riferire con cadenza almeno quindicinale al direttore generale della banca d’Italia in ordine all’attività svolta e ai provvedimenti eventualmente assunti. Il tutto per 120 giorni durante i quali verranno nominati i consiglieri del nuovo organismo, mentre il direttorio della banca d’Italia predisporrà lo statuto dell’Ivarp. Alla data di entrata in vigore dello statuto, i commissari straordinari decadranno utomaticamente, e Isvap e Covip saranno definitivamente soppressi.
Di seguito il testo dell’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 con le «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»., pubblicato sul supplemento 141/L alla «Gazzetta Ufficiale» 156 del 6 luglio 2012
ARTICOLO 13 – Istituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale
1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell’attività di vigilanza nei settori finanziario, assicurativo e del risparmio previdenziale, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (Ivarp).
2. L’Ivarp ha personalità giuridica di diritto pubblico.
3. L’Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private) e quelli previsti dall’articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, articolo 1, comma 68, nonché il gettito assicurato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1993, n. 124, nella misura prevista dall’articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive integrazioni.
4. L’Ivarp e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia e indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di altri soggetti pubblici o privati. L’Ivarp può fornire dati al ministro dello Sviluppo economico, al ministro del Lavoro e delle politiche sociali e al ministro dell’Economia e delle finanze, esclusivamente in forma aggregata.
5. L’Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività.
6. L’Ivarp svolge le funzioni già affidate all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) ai sensi dell’articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e dell’articolo 5 del Dlgs 7 settembre 2005, n. 209.
7. Sono altresì attribuite al l’Ivarp le funzioni spettanti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).
8. Le competenze già affidate alla Covip dall’articolo 14, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esercitate dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
9. L’Ivarp e il ministero del Lavoro e delle politiche sociali possono stipulare appositi accordi per l’esercizio, da parte del primo, di poteri di verifica e controllo, anche mediante ispezione, sui soggetti sottoposti alla vigilanza del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 8 del presente articolo.
10. Sono organi dell’Ivarp: a) il Presidente; b) il Consiglio; c) il Direttorio di cui all’articolo 21 dello Statuto della Banca d’Italia, operante nella composizione integrata di cui al comma 17.
11. Presidente dell’Istituto è il Direttore generale della Banca d’Italia.
12. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Istituto e presiede il Consiglio.
13. Il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo o previdenziale, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, a iniziativa del presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d’Italia e di concerto con il ministro dello Sviluppo economico e con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
14. I due consiglieri restano in carica sei anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato su proposta del Governatore della Banca d’Italia.
15. Al Consiglio spetta l’amministrazione generale dell’Ivarp. In particolare il Consiglio: – adotta il regolamento organizzativo dell’Ivarp; – delibera in ordine al trattamento normativo ed economico del personale dipendente dell’Istituto e adotta il relativo regolamento; – adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione e cessazione dal servizio dei dipendenti; – conferisce gli incarichi di livello dirigenziale; – approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali; – provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati; – esamina e approva il bilancio; – esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto e delibera sulle questioni che il Direttorio integrato eventualmente ritenga di sottoporgli.
16. Nell’ambito delle proprie competenze, il Consiglio può rilasciare deleghe anche a singoli consiglieri o al personale del l’Istituto con qualifica dirigenziale per l’adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, stabilendone oggetto e limiti, nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto.
17. Ai soli fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all’Ivarp in materia assicurativa e previdenziale, il Direttorio della Banca d’Italia è integrato con i due consiglieri di cui al comma 13.
18. Al Direttorio integrato spetta l’attività di indirizzo e direzione strategica dell’Ivarp e la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all’esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa e previdenziale.
19. Nell’ambito delle proprie competenze il Direttorio integrato può rilasciare deleghe al Presidente, a singoli consiglieri, a dipendenti dell’Istituto con qualifica dirigenziale o a Comitati, Commissioni o Collegi previsti dallo Statuto, stabilendone oggetto e limiti nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto medesimo.
20. Rientra, in ogni caso, nella competenza esclusiva del Direttorio integrato l’approvazione della relazione annuale di cui al comma 5, del presente articolo e l’adozione di provvedimenti a carattere normativo.
21. Rientra, altresì, nella competenza del Direttorio integrato l’adozione nei confronti dei dirigenti dell’Ivarp di provvedimenti di distacco e il conferimento di particolari incarichi, ivi compresa la nomina dei delegati presso l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (Eiopa).
22. Nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Direttorio integrato possono essere assunti dai componenti del Consiglio di amministrazione anche singolarmente, salvo ratifica collegiale.
23. Il Direttorio integrato viene informato dal Presidente del l’Ivarp sui fatti rilevanti concernenti l’amministrazione del l’Istituto.
24. In sede di prima applicazione lo Statuto dell’Ivarp è deliberato dal Direttorio della Banca d’Italia e approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministero dello Sviluppo economico e con il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le modifiche allo Statuto del l’Ivarp, deliberate dal Direttorio integrato, sono approvate con le medesime modalità.
25. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all’assetto organizzativo dell’Ivarp e in particolare: – stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell’Istituto; – prevede la facoltà del Direttorio integrato di nominare un Segretario generale con compiti di ordinaria amministrazione, anche su delega del Consiglio; – disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali, prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i provvedimenti di sua competenza solo con la presenza di almeno uno dei consiglieri di cui al comma 13; – definisce principi e criteri ai fini del conferimento delle deleghe da parte degli organi collegiali; – definisce le modalità dell’esercizio delle funzioni istituzionali nei casi di necessità e di urgenza; – stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi per l’adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli organi; – definisce i criteri ai fini di eventuali provvedimenti di distacco dei dipendenti dalla Banca d’Italia all’Ivarp o dall’Ivarp alla Banca d’Italia; – definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell’Istituto.
26. Lo Statuto, tenendo conto delle funzioni dell’Istituto, stabilisce criteri per l’ottimizzazione delle risorse, la riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne.
27. Ai fini dell’esercizio delle sue funzioni l’Ivarp può avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d’Italia.
28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell’Isvap e della Covip decadono e i Presidenti degli enti soppressi assumono le funzioni di Commissari per l’ordinaria e straordinaria amministrazione dei rispettivi enti, mantenendo il trattamento economico connesso all’incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento.
29. I Commissari straordinari riferiscono con cadenza almeno quindicinale al Direttore generale della Banca d’Italia in ordine all’attività svolta e ai provvedimenti assunti dall’Isvap e dalla Covip. L’Isvap e la Covip, per tutta la fase transitoria, continuano ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell’Avvocatura dello Stato.
30. Entro 120 giorni dalla data di cui al comma 28 del presente articolo, sono nominati i Consiglieri di cui al comma 13 e il Direttorio della Banca d’Italia predispone lo Statuto dell’Ivarp.
31. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, i Commissari straordinari decadono automaticamente dalle funzioni.
32. Alla medesima data l’Isvap e la Covip sono soppressi e l’Ivarp succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo a essi. All’Ivarp sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi. Il personale dei soppressi Isvap e Covip passa alle dipendenze dell’Ivarp conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione organica dell’Ivarp è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso gli enti soppressi.
33. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell’Ivarp nelle funzioni di Isvap e di Covip il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce un unico trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale del l’Ivarp, fermo restando che tale operazione di omogeneizzazione non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei precedenti ordinamenti dei due enti.
34. Entro il medesimo termine il Consiglio definisce un piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 26 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dei due enti soppressi.
35. Alla data di subentro del l’Ivarp nelle funzioni precedentemente attribuite all’Isvap è trasferita alla Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui agli articoli 157 e seguenti del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza spettante all’Isvap in materia.
36. Alla medesima data è trasferita alla Consap Spa la gestione del Centro di informazione previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
37. Con decreto del ministro dello Sviluppo economico, sentita l’Ivarp, è stabilita la quota dei contributi di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, da riconoscere alla Consap Spa a copertura degli oneri sostenuti per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
38. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata l’istituzione di apposito Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di associazione, cui saranno trasferite le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché la vigilanza sui soggetti iscritti nel registro medesimo. Il regolamento potrà prevedere, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalità, una revisione delle categorie di soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro. L’organismo sarà soggetto alla vigilanza del l’Ivarp. Il regolamento disciplinerà, altresì, il procedimento di nomina dei componenti dell’Organismo e il passaggio al medesimo delle funzioni e competenze attribuite in via transitoria al l’Ivarp con attribuzione dei necessari poteri sanzionatori.
39. La contabilità dell’Ivarp viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca d’Italia dall’articolo 27 dello Statuto del Sebc, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei conti su Isvap e Covip, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 4 della legge 12 agosto1982, n. 576, così come modificato dall’articolo 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell’articolo 18, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
40. A decorrere dalla data dell’entrata in vigore dello Statuto dell’Ivarp sono abrogati gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982 , n. 576, l’articolo 18 della legge 5 dicembre 2005, n. 252, fatta eccezione per il comma 2, per il comma 4, ultimo periodo, e per il comma 5, nonché l’articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. All’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 52, le parole «In conformità agli indirizzi generali del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze e» sono soppresse. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli.
41. A decorrere dalla data di cui al comma 40 del presente articolo, sono trasferite all’Ivarp i poteri normativi attribuiti al ministro del Lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 4, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché quelli attribuiti al medesimo Ministro dall’articolo 4, comma 3, lettera b), a esclusione di quelli relativi ai requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e del responsabile delle forme pensionistiche complementari.
42. Dalla data di cui ai commi 40 e 41 e fermo restando quanto previsto al comma 40 del presente articolo, ogni riferimento all’Isvap o alla Covip contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all’Ivarp. Per le norme che disciplinano la gestione dei compiti di cui ai commi 35 e 36, del presente articolo, ogni riferimento all’Isvap si intende effettuato alla Consap Spa.
43. Le disposizioni adottate dal ministro del Lavoro e delle politiche sociali, dall’Isvap e dalla Covip nell’esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all’Ivarp restano in vigore fino all’eventuale adozione, da parte dell’Ivarp medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate.